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Regolamento

Il FIMAVLA – EBAT Viterbo svolge le funzioni già assolte dal Fondo Integrazione Malattie Assistenze Varie Lavoratori Agricoli (ex Cassa Extra-Legem FIMAVLA) oltre alle funzioni proprie di Ente Bilaterale, e più precisamente:

  • Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Viterbo;
  • Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaistici della provincia di Viterbo;
  • Effettuare il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l'incontro domanda/offerta e la formazione professionale continua;
  • Realizzare attività utili all'inclusione e all'inserimento nella società italiana dei lavoratori immigrati;
  • Promuovere lo sviluppo delle relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
  • Esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione:
  • Le creazione e gestione dei Centri di Formazione Professionale agricola;
  • Monitoraggio dell’attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Monitoraggio della “banca delle ore”;
  • Svolge le attività assegnate all’ex “Comitato paritetico per la sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Individuare nuove forme di intervento assistenziale a favore dei lavoratori previa individuazione delle risorse necessarie;
  • Verifica della regolarità dei progetti formativi ai sensi dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008 presentati dalle aziende;

 

Contribuzione

Il FIMAVLA - EBAT è alimentato da una contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, contribuzione calcolata sulla retribuzione (imponibile previdenziale) degli operai a tempo indeterminato e determinato.
La quota a carico dei lavoratori è trattenuta in busta paga dal datore di lavoro che, poi, la versa unitamente a quella di sua competenza, all’atto della richiesta di pagamento dei contributi che trimestralmente l’INPS invia alle aziende.

 

 Integrazione trattamenti assistenziali nei casi di malattia od infortunio (ex Cassa Extra-Legem)

L’Ente, che opera da oltre 50 anni, relativamente agli eventi di malattia o di infortunio sul lavoro integra le indennità economiche erogate rispettivamente dall’INPS e dall’INAIL o anticipate dal datore di lavoro agli operai agricoli, fino ad un massimo del 100% del salario tabellare in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Prestazioni

Per l’anno 2024 le integrazioni che saranno corrisposte sono le seguenti:

  • O.T.I. (operai a tempo indeterminato)
  • Malattia: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INPS o anticipata dal datore di lavoro ed il 100% del salario giornaliero tabellare lordo relativo alla qualifica di appartenenza al 01/01/2024 fino ad un massimo di 180 giorni;
  • Infortunio: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 100% del salario giornaliero tabellare lordo relativo alla qualifica di appartenenza al 01/01/2024 per tutta la durata dell’infortunio;
  • O.T.D. (operai a tempo determinato)
  • Malattia: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INPS ed il 100% della media del salario giornaliero tabellare lordo relativo alle qualifiche area 3a 1° livello (ex comuni), area 2a livello 2° (ex qualificati), area 2a livello 1° (ex qualificati super), area 1a livello 2° (ex specializzati) e area 1a livello 1° (ex specializzati super) al 01/01/2024 per non più del 75% delle giornate lavorate nell’anno precedente, arrotondate all’unità superiore, limite elevabile al 100% in caso patologie oncologiche;
  • Infortunio: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 100% della media del salario giornaliero tabellare lordo relativo alle qualifiche area 3a 1° livello (ex comuni), area 2a livello 2° (ex qualificati), area 2a livello 1° (ex qualificati super), area 1a livello 2° (ex specializzati) e area 1a livello 1° (ex specializzati super) al 01/01/2024.
  • Operai apprendisti:
  • Malattia: nella misura dell’indennità di malattia corrisposta dall’INPS alla generalità dei lavoratori calcolata sul salario percepito dal lavoratore il mese precedente l’evento, fino ad un massimo di 180 giorni;
  • Infortunio: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 100% del salario percepito dal lavoratore il mese precedente l’evento, per tutta la durata dell’infortunio.

I periodi di carenza, tre giorni nel caso di malattia e quattro giorni in caso di infortunio, non sono indennizzati.

Domanda di integrazione
Il lavoratore interessato ad ottenere l’integrazione delle indennità economiche di malattia o infortunio, deve presentare apposita domanda al Fondo, secondo le seguenti modalità:

  • la domanda va presentata, sull’apposito modulo predisposto dal Fondo, con tutte le notizie richieste, controfirmata dal datore di lavoro, entro un anno dalla fine dell’evento;
  • alla domanda va allegata la fotocopia dei tagliandi di liquidazione delle indennità da parte dell’INAIL o dell’INPS, i certificati medici, le buste paga relative al periodo di malattia per gli OTI, la fotocopia del documento di riconoscimento;
  • le domande verranno indennizzate solo se il datore di lavoro è in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Fondo.

I moduli di domanda possono essere ritirati presso la sede dell’Ente in Viterbo, Via Mantova n. 4, scaricati direttamene dal sito www.fimavlaviterbo.it, oppure presso gli uffici delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
Le domande vanno consegnate direttamente al Fondo, oppure spedite tramite raccomandata o tramite pec a fimavlaebatviterbo@pec.it.

Attività Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale è nato con il C.P.L. degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo nel 2014, per razionalizzare e semplificare i rapporti di lavoro, rendere più efficaci le tutele, prevedere agevolazioni per i lavoratori, ridurre alcuni costi per le aziende.
Il Comitato di Gestione dando attuazione a quanto previsto dagli accordi sindacali nei rinnovi dei Contratti Provinciali di Lavoro ha approvato una serie di interventi volti al miglioramento delle condizioni di lavoro nelle aziende e aumentare i sostegni ai lavoratori e favorire le aziende nel rendere più sicuri i luoghi di lavoro.
Nel corso del 2024 saranno replicati gli interventi già attuati negli anni scorsi, ed altri saranno attuati ex novo, e in particolare il FIMAVLA – EBAT Viterbo in relazioni ai fondi per la bilateralità ha previsto:

            Datori di lavoro:

  • Servizio di RLST così come previsto dall’accordo sindacale del 20/02/2018, per le aziende con forza lavoro inferiore a 15 dipendenti, fornirà un tecnico che svolge la funzione prevista dagli artt. 47, 48, 50 e 52 del D.Lgs. 81/2008;
  • Corsi di formazione per RLS, primo soccorso, addetti antincendio, corsi per conduttori macchine agricole (trattoristi), per conduttori di carrelli elevatori, corsi per l’utilizzo di motoseghe, decespugliatori, corsi di alfabetizzazione tecnica per lavoratori stranieri, corsi HACCP e patentino per i fitofarmaci. Sarà rimborsato il costo a carico dell’azienda del 50% per i corsi erogati direttamente dal Fimavla – Ebat o tramite enti di formazione accreditati e riconosciuti dall’Ente; qualora l’azienda faccia partecipare i propri dipendenti a corsi tenuti da enti di formazione non accreditati con il Fimavla – Ebat il rimborso del costo sarà pari al 40%;
  • Contributo alle aziende che forniscono i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ai propri dipendenti, con almeno 51 giornate di lavoro nell’anno, del 50% della spesa sostenuta nell’anno;
  • Rimborso spese per le visite mediche per l’ammissione al lavoro, esclusi i costi degli esami di laboratorio, del 50% della spesa sostenuta e comunque nel limite massimo di 50 euro per dipendente;

Lavoratori:

  • Sostegno alla genitorialità ad uno dei genitori che sia operaio agricolo o florovivaista un contributo pari ad euro 600,00 (seicento/00) per ogni parto (domanda da presentare entro un anno dal parto);
  • Rimborso acquisto delle lenti da vista agli operai, comprese lenti a contatto ed esclusa la montatura, 100% della spesa sostenuta nell’anno;
  • Borse di studio per i lavoratori agricoli e i figli dei lavoratori agricoli, per il Diploma di scuola media superiore euro 300,00 e per il Diploma di laurea (triennale o magistrale) euro 600,00;
  • Rimborso protesi dentarie agli operai agricoli pari al 50% della spesa sostenuta e con un massimale di euro 1.500,00 all’anno;
  • Sostegno alla maternità integrazione dell’indennità di maternità corrisposta dall’INPS alla lavoratrice per il periodo di astensione obbligatoria con un indennizzo pari al 20% del salario tabellare per gli OTI e della media del salario tabellare per gli OTD in vigore al 1° gennaio di ogni anno, con un massimo di 1.200 euro a parto (domanda da presentare entro un anno dal parto).

BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI DI CUI SOPRA SARANNO SOLO LE AZIENDE, ED I DIPENDENTI DELLE STESSE, IN REGOLA CON LA CONTRIBUZIONE AL FIMAVLA - EBAT. L’IVA NON SARA’ RIMBORSATA IN ALCUN CASO.

Ulteriori informazioni e la modulistica relativa ai singoli interventi possono essere reperite sul sito www.fimavlaviterbo.it nell’area NEWS e nell’area DOCUMENTALE o presso la sede del Fondo in Viterbo, Via Mantova 4, tutte le mattine dalle 9,00 alle 13,00: info@fimavlaviterbo.it, tel. 0761/2351209 – 0761/2351231, oppure presso le Organizzazioni Sindacali di categoria:
FAI – CISL; Viterbo, Via Santa Giacinta Marescotti, 4 – tel. 0761/270728;
FLAI – CGIL; Viterbo, Via Saragat n.8 – tel.3286581999; 3270499568
UILA – UIL; Viterbo, Via Cardarelli n. 24 – tel. 3392842465:
Confederazione Italia Agricoltori; Viterbo, Viale Bruno Buozzi n. 34 – tel. 0761/340702;
Federazione P.le Coldiretti; Viterbo, Via F. Baracca n. 81 – tel. 0761/2522;
Confagricoltura Viterbo - Rieti; Viterbo, Via Mantova n. 4, tel. 0761/23511.







Organizzazioni promotrici
F.I.M.A.V.L.A.




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