Scopi
Il Fondo, che opera da oltre 40 anni, ha lo scopo di integrare le indennità economiche di malattia ed infortunio erogate rispettivamente dall’INPS e dall’INAIL agli operai agricoli, fino ad un massimo del 100% della retribuzione.
Contribuzione
Il Fondo è alimentato da una contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, contribuzione calcolata sulle retribuzioni imponibili previdenzialmente degli operai a tempo indeterminato e determinato.
La quota a carico dei lavoratori viene trattenuta in busta paga dal datore di lavoro che, poi, la versa unitamente a quella di sua competenza, all’atto della richiesta dell’INPS.
Prestazioni
Per l’anno 2011 le integrazioni che saranno corrisposte sono le seguenti:
- operai a tempo indeterminato
- malattia: pari alla differenza tra l’indennità corrisposta dall’INPS ed il 100% del salario giornaliero tabellare lordo relativo alla qualifica di appartenenza al 01/01/2011 fino ad un massimo di 180 giorni;
- infortunio: pari alla differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 100% del salario giornaliero tabellare lordo relativo alla qualifica di appartenenza al 01/01/2011 per tutta la durata dell’infortunio;
- operai a tempo determinato
- malattia: pari alla differenza tra l’indennità corrisposta dall’INPS ed il 90% della media del salario giornaliero tabellare lordo relativo alle qualifiche area 3a 1° livello ex comuni, area 2a livello 2° ex qualificati, area 2a livello 1° ex qualificati super, area 1a livello 2° ex specializzati e area 1a livello 1° ex specializzati super al 01/01/2011 per non più del 75% delle giornate lavorate nell’anno precedente, arrotondate all’unità superiore;
- infortunio: pari alla differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 100% della media del salario giornaliero tabellare lordo relativo alle qualifiche area 3a 1° livello ex comuni, area 2a livello 2° ex qualificati, area 2a livello 1° ex qualificati super, area 1a livello 2° ex specializzati e area 1a livello 1° ex specializzati super al 01/01/2011.
- malattia: nella misura dell’indennità di malattia corrisposta dall’INPS alla generalità dei lavoratori calcolata sul salario percepito dal lavoratore il mese precedente l’evento, fino ad un massimo di 180 giorni;
- infortunio: pari alla differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 100% del salario percepito dal lavoratore il mese precedente l’evento, per tutta la durata dell’infortunio.
I tre giorni di carenza sia nel caso di malattia che di infortunio non vengono indennizzati.
Domanda di integrazione
Il lavoratore interessato ad ottenere la integrazione delle indennità economiche di malattia o infortunio, deve presentare apposita domanda al Fondo, secondo le seguenti modalità:
- la domanda va presentata, sull’apposito modulo predisposto dal Fondo, con tutte le notizie richieste, controfirmata dal datore di lavoro, entro un anno dalla fine dell’evento;
- alla domanda va allegata la fotocopia dei certificati medici o dei tagliandi di liquidazione delle indennità da parte dell’INAIL o dell’INPS, le buste paga relative al periodo di malattia per gli OTI, la fotocopia dei modd. F24 pagati e dei relativi frontespizi della ditta con la quale è in corso il rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda;
- le domande verranno indennizzate solo se la ditta è in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Fondo.
I moduli di domanda possono essere ritirati presso la sede del Fondo in Viterbo, Via Mantova n. 4, oppure presso gli uffici delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
Organizzazioni Sindacali di categoria
FAI – CISL; Viterbo, Via Santa Giacinta Marescotti, 4 – tel. 0761/270728;
FLAI – CGIL; Viterbo, Via Saragat n.8 – tel. 0761/253005;
UILA – UIL; Viterbo, Corso Italia n. 68 – tel. 380/7717140:
Confederazione Italia Agricoltori; Viterbo, Viale Bruno Buozzi n. 34 – tel. 0761/340702;
Federazione P.le Coldiretti; Viterbo, Via F. Baracca n. 81 – tel. 0761/2522;
Confagricoltura Viterbo- Rieti; Viterbo, Via Mantova n. 4, tel. 0761/23511.